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Con l'avvicinarsi della scadenza del 16 giugno, si moltiplicano i dubbi sull'applicazione dell'esenzione Ici per l'abitazione principale. La risoluzione n. 16 del 2008 dell'ufficio per il federalismo fiscale non ha infatti risolto tutte le incertezze dei contribuenti.
Vediamo alcune delle domande più frequenti. Una riguarda la misura del l'esenzione per la casa ereditata. In caso di decesso di uno dei coniugi, in favore del coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa che costituiva la dimora della famiglia. Si ricorda che questo è previsto nell'articolo 540 del Codice civile: il diritto di abitazione sorge anche se il coniuge superstite ha rinunciato all'eredità. Per evitare che il diritto nasca, occorre una rinuncia espressa. Questa situazione inoltre perdura sino a quando il coniuge superstite continua ad abitare l'immobile ereditato. In questa ipotesi, l'unico soggetto passivo è il coniuge superstite, mentre gli eventuali altri eredi si trovano in una situazione analoga a quella del nudo proprietario. Ne consegue che, il prossimo 16 giugno, per l'immobile in questione non dovrà essere versata l'imposta comunale, poiché si tratta di una fattispecie tipica di abitazione principale. C'è poi il nullaosta a che uno stesso soggetto benefici più volte dell'esenzione Ici. Si pensi, ad esempio, al proprietario dell'abitazione principale che possiede anche altre unità immobiliari che ha concesso in uso gratuito a parenti. Si supponga inoltre che il Comune abbia assimilato all'abitazione principale, con regolamento, il fabbricato assegnato a parenti. In questo caso, il contribuente avrà diritto all'esenzione Ici sia per la casa direttamente abitata che per quella che è stata attribuita in uso ai parenti, anche se situata nello stesso comune. Per verificare concretamente l'ambito della seconda esenzione, occorrerà naturalmente esaminare il regolamento comunale. Se in delibera si è prevista la semplice assimilazione delle unità utilizzate da parenti, senza alcuna limitazione, è possibile una esenzione plurima da assimilazione. Può essere ad esempio il caso del genitore con più figli che ha assegnato una casa per ognuno di essi. In alcune delibere, invece, è posto un limite numerico agli immobili assimilati. In questa eventualità, il contribuente sceglierà ovviamente l'esenzione per l'immobile dal valore più elevato. L'altro caso (tratto dalla risoluzione 16) riguarda il coniuge non assegnatario della casa assegnata al coniuge separato o divorziato. Se il primo possiede l'abitazione principale in un comune diverso da quello di ubicazione della casa in uso all'ex consorte, gli spetterà l'esenzione per entrambi gli immobili. Sono inoltre possibili i casi di esenzione limitati a una o più quote di possesso, come per gli immobili posseduti da tre soggetti e abitati solo da due di essi. In mancanza di situazioni recuperabili in sede di assimilazione regolamentare, l'esenzione riguarderà solo le due quote di possesso dei soggetti che vivono nella casa, mentre il terzo comproprietario pagherà l'Ici. Si prenda inoltre una casa, per esempio, di proprietà di marito e moglie, ma concessa in uso alla madre di quest'ultima: se il regolamento comunale fissa l'assimilazione, l'immobile sarà esente solo per la quota nella titolarità della moglie.
Fonte: ilsole24ore







