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| Estromissione degli immobili strumentali posseduti da imprenditori individuali |
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Istanza di interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Estromissione degli immobili strumentali posseduti da imprenditori individuali. Articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) è stato esposto il seguente
QUESITO
Il signor Alfa svolge l’attività di locazione di immobili.
Nel 2001, il contribuente istante ha acquistato un immobile strumentale per natura (classificazione catastale C/3 –laboratori per arti e mestieri ) composto da diversi locali autonomamente accatastati siti al piano terra ed al primo piano del medesimo complesso immobiliare.
L’acquisto dell’immobile, assoggettato ad IVA, è stato effettuato a corpo, con l’indicazione di un unico prezzo sulla fattura e sull’atto. L’IVA corrisposta per l’acquisto del bene è stata chiesta a rimborso dal contribuente istante ed è stata liquidata dall’Agenzia delle Entrate
Nel 2005, i locali siti al primo piano dell’immobile sono stati trasformati in abitazioni e pertanto il contribuente istante ha provveduto a chiedere la modifica catastale delle relative particelle che risultano attualmente incluse nella categoria catastale A/3 (abitazioni di tipo economico).
Con riferimento a tale immobile, il contribuente istante intende beneficiare della procedura di estromissione agevolata degli immobili strumentali prevista per gli imprenditori individuali dall’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cd. Legge Finanziaria 2008).
In considerazione delle vicende che hanno interessato i beni che si intende estromettere, si chiede di conoscere come debba essere determinato il valore fiscalmente riconosciuto dei beni ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva da versare.
Si chiede, inoltre, se la maggiorazione dell’imposta sostitutiva pari al 30 per cento dell’IVA applicabile al valore normale del bene risulti dovuta anche con riferimento alle particelle catastali che, a seguito delle predette modifiche, risultino censite in catasto nella categoria A/3.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
A parere del contribuente istante, il valore fiscalmente riconosciuto dei beni in questione deve essere determinato rapportando il valore residuo da ammortizzare alle singole particelle catastali sulla base dei metri quadri attribuibili a ciascuna particella facente parte del complesso immobiliare.
L’imposta sostitutiva dovuta in relazione a tali beni pari al 10 % deve essere calcolata su una base imponibile costituita dalla differenza tra il valore normale dei singoli beni ed il valore fiscalmente riconosciuto degli stessi.
Per gli immobili che risultano tuttora accatastati nella categoria C/3, precisa l’istante, l’imposta sostitutiva deve essere aumentata di un importo pari al 30% dell’Iva applicabile al valore normale delle singole particelle.
Per i fabbricati che sono stati oggetto di trasformazione e che risultano accatastati tra gli immobili di tipo abitativo non deve, invece, essere applicata la maggiorazione Iva e pertanto risulta dovuta esclusivamente l’imposta sostitutiva del 10%.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 1, comma 37, della legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008) introduce la facoltà per gli imprenditori individuali di escludere dal patrimonio dell’impresa gli immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del Tuir, posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 30 novembre 2007.
Con riferimento a tale previsione normativa, questa Agenzia ha avuto modo di fornire chiarimenti con la circolare n. 39/E del 15 aprile 2008.
Al riguardo, è stato precisato che l’esclusione dal patrimonio dell'impresa disciplinata dalla disposizione in commento riguarda i beni immobili
- strumentali per destinazione, e cioè quei beni che sono utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
- strumentali per natura, cioè immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.
La strumentalità per natura ha carattere oggettivo in quanto risultano tali gli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D, ed E e nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.
Il carattere strumentale dell’immobile deve essere verificato alla data del 30 novembre 2007.







