L’installazione di telecamere all’interno del condominio per la sorveglianza delle unità immobiliari rappresenta un tema di particolare interesse: in primis per i condomini, che per contrastare il crescente fenomeno dei furti non esitano a ricorrere a sistemi di videosorveglianza e, in secondo luogo, per gli amministratori condominiali che devono contemperare l’esigenza del singolo proprietario con quella più ampia della tutela della collettività condominiale.Il problema, che in questi anni si è cercato di risolvere, è stato quello del bilanciamento delle legittime esigenze di prevenzione e contrasto del crimine con quelle della privacy e della riservatezza di quanti vengono ripresi dalle telecamere
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Gli interventi del Garante della privacy
Nel 2000 il Garante ha emanato un provvedimento – c.d. decalogo1 – che indicava gli adempimenti, le garanzie e le tutele necessarie per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in base ai principi dell’allora vigente legge 675/1996.2 Successivamente all’applicazione del decalogo, sono stati sottoposti all’Autorità numerosi casi che si sono prospettati nella realtà quotidiana, i quali hanno fatto scaturire un successivo provvedimento, datato 29 aprile 2004, esclusivamente dedicato alla installazione di telecamere in ambito condominiale.3 Quest’ultimo provvedimento è fondamentale per la tutela e la disciplina dell’installazione delle telecamere in ambito condominiale perché detta dei principi basilari a cui condomini e amministratori si devono attenere.Esaminiamo brevemente i principi enucleati:
principio di liceità -il servizio di videosorveglianza deve essere sempre effettuato nel rispetto della legge ma anche in rispetto a qualsiasi norma presente nell’ordinamento giuridico civile e penale e quelle riguardante la materia;
principio di necessità – l’applicazione di telecamere a circuito chiuso in ambito condominiale deve essere effettuato solo se si esclude qualsiasi uso superfluo o eccessivo impedendo l’ingrandimento di immagini, programmando la cancellazione delle immagini decorso un determinato periodo;
principio di proporzionalità – l’installazione è sempre proporzionata al rischio reale (si pensi, per esempio, a un condominio circondato da banche già dotate di un sistema di videosorveglianza; in tal caso l’ulteriore impianto risulterebbe superfluo) presente in determinati luoghi e solo quando tutte le altre misure di prevenzioni sono valutate insufficienti o inattuabili;
principio di finalità – la ripresa delle immagini deve avvenire solo per scopi determinati espliciti. Per cui sono escluse le finalità di pubblica sicurezza o prevenzione e accertamento dei reati che competono ovviamente solo alle forze di polizia;
il bilanciamento degli interessi – il par. 6 del provvedimento in commento precisa che i condomini possono trattare i dati personali acquisiti solo se in possesso preventivamente di un espresso consenso, fatti salvi i casi di esclusione previsti dagli artt. 23 e 24 del Codice che rendono lecito il trattamento anche in mancanza di un espresso consenso. Ovviamente in un contesto quale quello di un edificio condominiale, risulta molto difficile raccogliere il consenso ai trattamenti dei dati personali, per cui tale empasse è stato risolto dal Garante con l’applicazione del principio del bilancio degli interessi, previsto dall’art. 24, lett. g) del Codice della privacy secondo cui qualora il trattamento sia effettuato al solo intento di perseguire un legittimo interesse, la rilevazione delle immagini può avvenire senza il consenso a condizione che tale attività venga esplicata nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Garante stesso.Da quanto detto, il provvedimento analizzato ha rappresentato un vero punto di partenza per la gestione del rapporto tra i condomini in relazione alla tutela del diritto di riservatezza.
Installazione di telecamera e poteri del singolo condomino
Analizzate le principali direttive proposte dal Garante in tema di installazione delle telecamere, è opportuno ora affrontare un problema molto spinoso ovvero quello dei poteri del singolo condomino in merito alla installazione di telecamere a circuito chiuso.L’installazione di una telecamera per videosorveglianza viene considerata una innovazione gravosa o voluttuaria disciplinata dall’art. 1121 cod. civ.
Generalmente la minoranza in una qualsiasi delibera d’assemblea condominiale rimane soccombente alla volontà della maggioranza, ma per l’innovazione gravosa o voluttuaria invece,quando realmente sia stata riconosciuta tale, la legge si discosta dal consueto e consente a colui che al momento non è interessato all’opera nuova di dissociarsi dalla partecipazione della spesa, come precisano le stesse norme dell’art. 1121 cod. civ.
E questa dissociazione il condomino dissenziente deve manifestarla subito in assemblea impugnando poi la delibera nei trenta giorni stabiliti dalla legge con l’art. 1137 cod. civ. per opporsi a quanto deciso dalla maggioranza. Non vi è dubbio però che se il condomino dissenziente non rispettasse la prassi voluta dalla legge per dissociarsi dal lavoro innovativo ritenendolo gravoso o voluttuario,cioè, per lui, privo di interesse, egli ne rimarrebbe vincolato, come rimane vincolato a qualsiasi altra delibera decisa dalla volontà collettiva. Ma una volta accertato che l’opera nuova è veramente gravosa o voluttuaria e accertato che il dissenziente ha rispettato le norme dovute per dissociarsi dalla compartecipazione di spesa per la realizzazione di essa, egli può o no in un secondo tempo entrare a far parte della comproprietà dell’opera stessa? Si possono verificare due casi:
1.quando l’opera nuova è suscettibile di proprietà separata: coloro che non desiderano trarre vantaggio dall’innovazione, resterannoestranei dalla proprietà e dallerelative spese;
2.quando l’opera innovativa non è suscettibile di proprietà separata: il singolo condomino non potrà impedire la realizzazione dell’opera se dalla spesa che essa comporta è esonerato.Ma non è tutto: il legislatore ha previsto che il condomino non interessato all’opera nuova, dal momento in cui questa è stata deliberata e posta in essere, cambi idea. In tale caso, a norma del comma 3 dell’art.1121 stesso, tale condomino potrà acquistarne la proprietà e l’uso corrispondendo la propria quota parte, calcolata sull’intero importo.
Concludendo, l’innovazione che sia gravosa o voluttuaria, cioè quell’innovazione che a un’indagine approfondita risulti essere per alcuni condomini opera priva di utilità, può compiersi con l’estraneità di essi, i quali, però, in ogni tempo potranno partecipare alla proprietà e ai suoi vantaggi contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera stessa, nei modi e nei termini opportuni.
Nel caso di specie della telecamera quindi partendo da questo presupposto, e trattandosi di impianto non suscettibile di utilizzazione separata – potrebbero i condomini interessati all’installazione farsi carico dell’intera spesa esonerando gli altri dal contribuirvi? La risposta è affermativa, ma a condizione che anche i condomini che non partecipano alla spesa siano d’accordo nel consentire l’installazione; questo perché in caso contrario si metterebbe in pericolo il diritto alla riservatezza dei singoli condomini e dei loro visitatori, dal momento che l’occhio della telecamera consentirebbe di vedere chi entra nello stabile, o addirittura in quale appartamento si reca se l’impianto dovesse riguardare anche i pianerottoli.
Proprio su questa fattispecie, ovvero l’installazione di una telecamera su un pianerottolo, il Tribunale di Milano, con sent. n.4164 del 6 aprile 1992, si è così pronunciato:«è da ritenersi lecita l’installazione di una telecamera nel pianerottolo comune che consenta la sola diretta osservazione del portone di ingresso e dell’area antistante la porta d’ingresso alla singola unità immobiliare; mentre non è ammissibile l’installazione di apparecchiature che consentano di osservare le scale, gli anditi e i pianerottoli comuni, in quanto ciò comporta una possibile lesione e compressione dell’altrui diritto alla riservatezza». Con tale decisione, quindi, il Tribunale ha ritenuto che: non è lesiva del diritto degli altrui condomini l’installazione di una telecamera che consenta la sola diretta osservazione della porta di ingresso e dell’area antistante della singola unità immobiliare;è invece da ritenersi inammissibile l’installazione della telecamera che riprenda anche l’androne, l’andito e i pianerottoli comuni; in tal caso, infatti, non si verifica una tutela del singolo condominio, ma comporta una lesione dell’altrui diritto alla riservatezza; la necessità di ricorrere a tale strumento è stata anticipata, nei tempi, dal famoso “spioncino”, per cui secondo i giudici milanesi la telecamera altro non è che una evoluzione tecnologica del classico spioncino.
Considerazioni conclusive
Dalle considerazioni sin qui svolte, possiamo dire che oggi il concetto di privacy si arricchisce di nuovi significati. Il pericolo di indesiderate invasioni nella vita privata è accresciuto dal progresso della tecnica, che ha creato nuove e imprevedibili forme di riproduzione e diffusione delle notizie. Il rapporto privacy-condominio è quindi stato, nel corso degli anni, un terreno in cui si sono sedimentati problemi reali contornati da uno scenario normativo caratterizzato dalla disciplina della protezione dei dati personali, in fase di permanente espansione e con effetti pervasivi e invasivi di sempre più vasti settori della vita sociale. Da un lato la giurisprudenza ha cercato, con la sua ampia casistica, di interpretare le recenti esigenze di tutela di riservatezza, dall’altro il legislatore ha prodotto nuovi strumenti normativi sotto anche l’impulso, sempre puntuale, del Garante della privacy cha ha cercato, nel corso degli anni, di essere il “portavoce” delle nuove esigenze.
Fonte: IlSole24ore







