Se entro il 16 giugno il contribuente non ha versato o ha versato parzialmente l'acconto Ici, ha ancora oggi la possibilità di rimediare all'errore pagando una mini-sanzione. Entro 30 giorni dalla commissione della violazione, il contribuente si può infatti avvalere del ravvedimento operoso, versando il tributo dovuto, gli interessi legali e una sanzione del 3,75% rapportata alla somma da pagare. Il ravvedimento, però, non va confuso con la sanatoria che il legislatore intende concedere ai contribuenti per regolarizzare gli omessi versamenti relativi all'esenzione Ici per abitazione principale e pertinenze.
A quest'ultimo rimedio si può fare ricorso in seguito agli errori commessi dai contribuenti riguardo al diritto a poter godere di questo beneficio e che hanno dato luogo al mancato pagamento dell'acconto Ici. Invece, se il contribuente non ha pagato l'Ici nei termini, si può ravvedere entro 30 giorni dal momento in cui ha commesso la violazione. In questo caso la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo. Si applica la penalità del 3,75% del tributo dovuto, cioè 1/8 del 30 per cento. Tuttavia, nel caso in cui non regolarizzi entro oggi, può sempre regolarizzare l'omesso, parziale o tardivo versamento del tributo entro il termine di un anno dal momento in cui ha commesso la violazione, con l'applicazione però di una sanzione maggiore (6%). L'adempimento, tuttavia, deve essere spontaneo e cioè risultare da comportamenti del contribuente prima che siano in atto i controlli dell'amministrazione comunale. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del tributo è richiesto che l'interessato provveda al pagamento o integri quello tardivo, aggiungendovi sanzioni e interessi.








