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Decoro architettonico condominiale va tutelato in base a circostanze concrete

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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 17 ottobre 2007, n. 21835 

 

La tutela del decoro architettonico degli edifici condominiali, anche di quelli privi di particolari pregi artistici, è stata apprestata dal legislatore, all’art. 1120 II co. c.c., non in astratto, bensì in considerazione della concorrenza di due distinte circostanze concrete: un’alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell’edificio, od anche di sue singole parti o di suoi singoli elementi dotati di sostanziale autonomia, ed una consequenziale diminuzione del valore dell’intero edificio e, quindi, anche di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono, di qui la legittimazione attiva non solo del condominio ma anche del singolo condomino.

 

Sulla base di tali principi la Suprema Corte ha affermato, nella sentenza in esame, che la lesività estetica dell’opera abusivamente compiuta da uno dei condomini – che costituisca l’unico contestato profilo di illegittimità dell’opera stessa – non può assumere rilievo in presenza di una già grave evidente compromissione del decoro architettonico dovuto a precedenti interventi sull’immobile.

Nella specie, la Suprema Corte ha giustamente confermato la sentenza di merito che, sulla base del criterio di valutazione di tipo oggettivo, aveva respinto la domanda di rimozione di un ballatoio realizzato da un condomino sul preesistente terrazzo, in considerazione del fatto che non tutte le modifiche compiute avevano danneggiato il decoro dell’edificio, peraltro già precedentemente compromesso da altri interventi, alcuni dei quali realizzati dallo stesso condomino attore.


Ultimo aggiornamento ( Venerdì 12 Settembre 2008 11:44 )