| Risparmio energetico. Vecchie e nuove regole per la detrazione del 55% |
|
|
|
| Lunedì 13 Luglio 2009 14:38 |
|
La detrazione sulle opere di recupero per il risparmio energetico riguarda quattro particolari tipi di lavori. Occorre raggiungere certi particolari livelli di risparmio fissati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo 11 marzo 2008 (solo un tecnico è in grado di valutarli).
Le opere sono: 1. Qualsiasi opera di riqualificazione globale dell’ edificio che permetta di raggiungere determinati parametri di fabbisogno termico Gli obiettivi da conseguire variano a seconda dell’anno in cui si sono terminati i lavori. Infatti i parametri sono due, il primo valido per il biennio 2008 - 2009, il secondo, più rigido, per il 2010. L’ agevolazione scatta solo se il fabbisogno termico ridotto si consegue in edifici completi (condomini e villette): esclusi i singoli appartamenti. In genere si tratta dell’azione combinata dei punti 2) e 4). 2. Le coibentazioni degli edifici con particolari requisiti di trasmittanza termica (misura del flusso di calore che passa attraverso una parete per metro quadrato di superficie), prefissati dallo stesso Decreto dello Sviluppo, che riguardino: a) pareti che danno sull’ esterno 3. L’ installazione di pannelli solari termici. Requisiti: garanzia minima di 5 anni per pannelli e i bollitori e di 2 anni per accessori e i componenti tecnici, nonché conformità alle norme UNI 12975 e UNI 12976. 4. La sostituzione di caldaie esistenti con modelli a condensazione. Necessari: un certo rendimento termico utile; bruciatore di tipo modulante su sui agisce direttamente la regolazione climatica, pompa di tipo elettronico a giri variabili;valvole termostatiche su tutti i caloriferi (con esclusione del riscaldamento a pavimento). Oppure sostituzione delle caldaie esistenti con impianti geotermici a bassa entalpia. Rateizzazione Quanto dura l’ agevolazione Per quali immobili Pagamenti La data che conta, ai fini della detrazione, è quella del bonifico (perciò, in condominio, non ha rilievo quella del versamento delle rate all’amministratore). I titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’ obbligo del bonifico: la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. |
| Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Luglio 2009 14:46 |



