| Risparmio idrico: obbligatorio nei nuovi edifici |
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| Giovedì 16 Luglio 2009 14:01 |
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La Finanziaria 2008 (art. 1, comma 288) ha disposto che dal 2009 il rilascio del permesso di costruire sia subordinato, oltre che alla certificazione energetica dell’ edificio, anche alle “caratteristiche strutturali dell’ immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche”. La norma è terribilmente vaga e quindi è, come troppo spesso accade, inapplicabile. Tuttavia alcune Regioni hanno legiferato in modo ben più preciso, presupponendo due ipotesi di risparmio idrico: quello obbligatorio, previsto in caso di nuovi interventi, e quello volontario, in caso di opere con standard edilizi molto elevati, che possono perciò avere diritto ad agevolazioni urbanistiche e a contributi, in base a un punteggio in cui il recupero delle acque da pioggia ha un suo peso, insieme ad altri fattori (per esempio risparmio energetico, materiali ecocompatibili, ridotto inquinamento dell’ aria, eccetera). Risparmio idrico imposto dalle leggi regionali Lombardia (Regolamento n. 2 / 2006) Negli edifici condominiali con più di tre unità abitative e nelle singole unità abitative con superficie calpestabile superiore a 100 metri quadrati bisogna realizzare la circolazione forzata dell’acqua calda potabile, anche con regolazione ad orario. Infine occorrono sistemi di captazione, filtro e accumulo delle piogge provenienti dai tetti nonché i vasche di invaso, possibilmente interrate e protette (per evitare incidenti). Toscana Anche i nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata devono essere realizzati in modo tale da consentire l’ infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. I regolamenti edilizi dovranno poi imporre la predisposizione di un contatore per ogni unità immobiliare. Il regolamento n. 15 / 2009 aggiunge che per le grandi strutture di vendita (da 5 a 15 mila mq), occorre assicurare la raccolta delle acque piovane con una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l’ annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l’ acqua potabile. Marche (Regolamento Marche n. 2 / 2007) Lazio (Legge n. 6 / 2008) Puglia (Legge n. 13 / 2008) Abruzzo (legge n. 17 / 2008) In caso di tetti fino a 300 mq di estensione, le vasche di accumulo debbono avere una capacità di 30 litri al mq, con un minimo di 3 mila litri. Quando le coperture sono ancor più ampie, la capacità minima è di 9 mila litri e il rapporto di 3 litri al mq può essere alternativamente rapportato alla superficie del tetto oppure a quella delle aree a verde. L’ acqua piovana va riutilizzata per uso pubblico che privato per la manutenzione del verde, l’ alimentazione (integrativa) delle reti antincendio e lavaggi delle auto, anche di quelle private. Per l’ uso domestico occorre invece l’ autorizzazione dell’Azienda Sanitaria locale, anche perché occorrerà predisporre una doppia rete, una per l’ acqua utilizzabile per il consumo umano e l’ altra per quello sanitario (lavandini, docce, vasche e lavatrici). Affrontato anche il problema della permeabilità dei suoli, troppo spesso coperti da pavimentazioni e asfalto che impediscono il filtraggio delle acquee le disperdono nelle fogne. Sono tracciati due diversi regimi: una relativo ai comuni con piani attuativi dei nuovi insediamenti e uno per quelli che ne siano privi. Nel primo caso la superficie permeabile non deve essere inferiore al 60% (residenziale) o al 40% (aree produttive o a servizi). Nel secondo, le due percentuali sono ridotte rispettivamente al 50 e al 30%. Sono possibili deroghe motivate sono nei centri storici o nei lotti di completamento di interventi già avviati. Per i parcheggi fino a 50 posti auto occorre incanalare le acqua in tombini oppure permettere la dispersione nel terreno, ma in quest’ ultimo caso solo se si sia realizzato uno strato filtrante adatto alla natura e alla permeabilità del terreno stesso. Viceversa per quelli con capacità superiore occorre comunque incanalare le acque nella rete fognaria, prevedendo in più filtri per la raccolta degli oli inquinanti. |
| Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Luglio 2009 14:01 |


