| Cosa fare se l’ opera presenta vizi o difformità? I dubbi, i consigli |
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| Giovedì 10 Settembre 2009 14:55 |
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In questi casi il combinato disposto degli artt. 2226 e 1668 cod. civ. consente al committente di chiedere, in via alternativa, che tali difetti vengano eliminati a spese dell’ artigiano (definito tecnicamente prestatore d’ opera) ovvero che il prezzo sia proporzionalmente diminuito. Oppure, ancora, nel caso in cui i vizi o le difformità in parola risultino tali da rendere l’ opera del tutto inadatta alla sua destinazione, di domandare la risoluzione del contratto. Tuttavia, perché questi rimedi possano essere attivati, è necessario rispettare precise scadenze. Bisogna, infatti, che il committente denunzi al prestatore d’ opera i difetti di cui trattasi entro otto giorni dalla loro scoperta e che lo stesso committente si rivolga all’ Autorità giudiziaria (Giudice di pace o Tribunale ordinario a seconda del valore della causa) entro il termine prescrizionale di un anno dalla consegna dell’ opera. Discorso parzialmente analogo allorché i lavori di cui sopra siano stati commissionati, non ad un artigiano, ma ad una ditta con dipendenti. In tal caso, la disciplina applicabile non è più quella del contratto d’ opera, che presuppone un’ attività prettamente individuale (come è appunto l’ attività dell’ artigiano), ma è quella del contratto d’ appalto, che si caratterizza per la presenza di un’ attività imprenditoriale. Questo significa che, seppur i rimedi previsti (e le condizioni perché operino) siano gli stessi, cambiano i tempi entro cui attivarli. L’ art. 1667 cod. civ. prevede, infatti, che le difformità o i vizi dell’ opera debbano essere denunziati a chi l’ ha eseguita (definito tecnicamente appaltatore) entro sessanta giorni dalla loro scoperta e che il termine prescrizionale per ricorrere al giudice sia di due anni dalla consegna dei lavori. Corrado Sforza Fogliani |
| Ultimo aggiornamento Giovedì 10 Settembre 2009 14:55 |


